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Vignette Svizzera

  • Venerdì, 01 Luglio 2016 00:00
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In Svizzera dal 1985 l'utilizzazione delle strade nazionali con veicoli a motore e rimorchi sino a 3,5 t è assoggettata al pagamento della tassa. La Direzione Generale delle Dogane ha l'incarico di riscuotere tale tassa, la quale viene versata acquistando un contrassegno.

Presso l'Automobile Club di Ravenna è possibile acquistare, dal 01 dicembre 2015, le vignette per le strade svizzere al costo annuale di euro 38,50.

Obbligo di pagare la tassa
La tassa è dovuta per tutto l'anno civile e non viene rimborsata. La durata di validità del contrassegno inizia il 1° dicembre dell'anno che precede la data stampata sul contrassegno e termina il 31 gennaio dell'anno successivo.

Eccezioni
Sono esonerati dall'obbligo della tassa:

. i veicoli muniti di targhe di controllo militari
. i veicoli d'intervento (le ambulanze, i veicoli dei pompieri, della polizia e dei servizi di manutenzione delle strade nazionali) nonchè i veicoli della protezione civile designati come tali
. i veicoli di servizio di organizzazioni intergovernative aventi sede in Svizzera e con le quali il Consiglio Federale ha concluso un accordo di sede
. i veicoli muniti di targhe professionali svizzere, utilizzati per corse in giorni feriali
. i veicoli, senza targhe, in corso di viaggio per recarsi al luogo di controllo ufficiale
. i veicoli impegnati in operazioni di soccorso (incendi, infortuni, panne, ecc.)
. i rimorchi fissi secondo le disposizioni legali
. gli autoarticolati leggeri ed i trattori a sella leggeri secondo le disposizioni transitorie legali
. i veicoli che eseguono corse durante l'esame ufficiale per l'ottenimento della licenza di condurre
. i veicoli di governi esteri in missione ufficiale

Non sono inoltre soggetti alla tassa:

. gli autoarticolati leggeri che soggiacciono alla tassa sul traffico pesante commisurata alle prestazioni (TTPCP)
. i trattori a sella leggeri dotati di un apparecchio di rilevazione TTPCP
. i trattori a sella leggeri che in base ad una menzione nella licenza di circolazione sono unicamente autorizzati a trainare un semirimorchio assoggettato alla tassa forfetaria sul traffico pesante
. gli autoveicoli leggeri con un carico rimorchiabile superiore a 3,5 t

Continuano tutavia ad essere ssoggetati alla tassa per l'utilizzazione delle strade nazionali i rimorchi con un peso totale sino a 3,5 t che vengono trainati dai sopracitati autoveicoli.

Infrazioni e controlli
Il conducente che circola senza autorizzazione su una strada nazionale di prima o seconda classe con un veicolo sprovvisto di contrassegno valido o che utilizza abusivamente il contrassegno è punito con una multa di 100 franchi. Inoltre deve acquistare un contrassegno ed apporlo al veicolo.
Il perseguimento penale all'interno del paese spetta ai cantoni. L'Amministrazione Federale delle Dogane persegue e giudica le contravvenzioni accertate al confine dagli organi doganali.
La falsificazione dei contrassegni (falsificazione di valori di bollo ufficiali) è punita. E' punibile anche l'utilizzazione di tali falsificazioni. Il Ministero Pubblico della Confederazione è competente per il giudizio.

Apposizione del contrassegno
Il contrassegno deve essere attaccato direttamente al veicolo come segue:

. per gli autoveicoli all'interno del parabrezza (sulla sinistra o dietro lo spechietto retrovisore)
. per i rimorchi e le motociclette su una parte non amovibile e facilmente accessibile

 

Per l'apposizione del contgrassegno occorre ricordare che esso deve essere attaccato direttamente al parabrezza. L'apposizione con del nastro adesivo, dele pellicole o altri mezzi ausiliari non è tollerata e viene punita secondo le disposizioni legali.
In caso di uso inappropriato, danneggiamento o perdita non v'è diritto al rimborso o alla sostituzione.
Gli uffci doganali ritirano i contrassegni e li sostituiscono gratuitamente se:

. subiscono un danneggiamento all'atto della vendita o dell'apposizione e sono interamente restituiti
. non sono attaccati correttamente (per esempio sul lunotto posteriore) e la constatazione avviene all'atto del controllo doganale o della presentazione del veicolo
. si tratta inequivocabilmente di un errore di stampa
. il parabrezza di un veicolo estero ha dovuto essere sostituito a causa di danneggiamento e i costi per la sostituzione del contrasegno non sono rimborsati da una compagnia d'assicurazione. Il contrassegno danneggiato nonchè la fattura relativa alla sostituzione del parabrezza devono essere presentati. In caso di veicoli immatricolati in Svizzera la sostituzione viene organizzata dall'assicurazione

In tutti gli altri casi il richiedenbte deve rivolgersi per iscritto alla:

Direzione Generale delle Dogane
Sezione veicoli e tasse sul traffico stradale
Monbijoustrasse 40
3003 Berna

Trasmisione del contrassegno
Secondo le disposizioni legali il contrasegno può essere trasmesso solo con il veicolo; ossia la rimozione e l'apposizione su altri veicoli non è autorizzata. I contrassegni rimossi non sono più validi.

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